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R.D. 25/05/1895 n. 350

Regio Decreto 25/05/1895 n. 350

Regolamento per la direzione, la contabilità e la collaudazione dei lavori del- lo Stato che sono nelle attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici.

1. E' approvato l'unito regolamento, visto, d'ordine Nostro dal Ministro segretario di Stato pei lavori pubblici, per la direzione, per la contabilità e per la collaudazione dei lavori dello Stato che sono nelle attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici, da avere effetto col 1° luglio prossimo venturo.

2. Il predetto regolamento sostituisce a tutti gli effetti di legge, quello precedente 19 dicembre 1875 n. 2854 (serie 2), il quale perciò rimane abrogato.

CAPO I Direzione dei lavori.

1. Responsabilità dell'ingegnere capo. Le opere che per la legge del 20 marzo 1865 allegato F, sono nelle attribuzioni del Ministero dei Lavori Pubblici, si eseguiscono sotto la diretta responsabilità e vigilanza del Capo dell'ufficio, di servizio generale o speciale del Genio civile, da cui le opere stesse dipendono; salvo il caso in cui il Ministero abbia per una determinata opera istituita un'apposita direzione tecnica.

2. Ufficiali del Genio civile ai quali può affidarsi la direzione dei lavori. La direzione dei lavori è affidata secondo la natura e l'importanza dell'opera: 1° all'ingegnere della sezione nella quale si eseguiscono i lavori; 2° ad altro ufficiale che, sulla proposta dell'ingegnere capo potrà essere designato dal Ministero; 3° allo stesso ingegnere capo quando il Ministero gliene abbia dato espressamente l'incarico.

3. Responsabilità del personale preposto ai lavori. Il direttore dei lavori ha la speciale responsabilità dell'accettazione dei materiali, della buona e puntuale esecuzione dei lavori in conformità ai patti contrattuali ed agli ordini dell'ingegnere capo. Gli aiutanti ed assistenti sono responsabili però con lui qualora manchino alle istruzioni ricevute, ed in genere non veglino alla esatta esecuzione dei patti del contratto per la parte che è loro affidata.

4. Riunione di attribuzioni. Le attribuzioni che dal presente regolamento sono distintamente assegnate all'ingegnere capo e al direttore dei lavori, s'intendono riunite nella stessa persona, quando, per determinazione del Ministero, il direttore dei lavori sia lo stesso ingegnere capo dell'ufficio o della direzione speciale da cui l'opera dipende.

CAPO II Esecuzione dei lavori. Sezione I - Disposizioni preliminari.

5. Operazioni precedenti la consegna. Prima che si bandiscano gli esperimenti d'asta pubblica o si aprano le licitazioni o trattative private, il Ministero ne informa l'ingegnere capo, il quale dispone che, a cura dell'ufficiale, che dovrà poi assumere la direzione dei lavori si faccia una verificazione del progetto, in relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo, alle cave, alle fornaci ed a quant'altro occorre per l'esecuzione dell'opera, affinché sia accertato che, all'atto della consegna, non si riscontreranno variazioni nelle condizioni di fatto sulle quali il progetto è basato o, riscontrandosene alcuna, si abbia tempo a prevenire l'apertura delle aste pubbliche o delle licitazioni, ovvero, quando trattasi di trattativa privata, la stipulazione del contratto, in base al progetto inesatto o non più esatto. In nessun caso si procede all'incanto, o alla licitazione, ovvero, quando si tratti di trattativa privata, alla stipulazione del contratto, finché l'ingegnere capo, in seguito a relazione scritta dell'ufficiale incaricato come sopra, non abbia riferito sul risultato delle verificazioni, e proposti, ove ne sia il caso, i provvedimenti necessari. Quando pur sperimentandosi gli incanti pubblici o le licitazioni private, siavi urgenza, basterà che la relazione e le proposte dell'ingegnere capo, conseguenti alla verificazione, vengano presentate prima della stipulazione del contratto. Potrà prescindersi del tutto dalla verificazione solamente quando la urgenza sia tale da escludere tanto gli incanti che le licitazioni, ovvero quando sia espressamente dichiarato nel capitolato speciale d'appalto che le condizioni del terreno sono naturalmente mutabili e che per conseguenza l'accertamento di esse dovrà effettuarsi all'atto della consegna.

6. Designazione del direttore e del personale di sorveglianza dei lavori. Avvenuta l'approvazione del contratto o quando il Ministero abbia autorizzato l'incominciamento immediato dei lavori l'ingegnere capo, designa con un ordine di servizio, l'ufficiale a cui è affidata la direzione dei lavori, il luogo nel quale deve risiedere ed il personale da cui l'ufficiale medesimo deve essere coadiuvato, dandone partecipazione all'Ispettore del compartimento. Salvo i casi di assoluto impedimento l'ufficiale direttore sarà quello che ha proceduto alle operazioni contemplate nel precedente art. 5.

7. Istruzioni date dall'ingegnere capo. Con lo stesso ordine di servizio l'ingegnere capo, tenuto conto della relazione presentatagli sulla verificazione fatta in conformità dell'art. 5, dà le speciali istruzioni occorrenti a garantire la regolarità della condotta dei lavori ed a fissare l'ordine da seguirsi nella esecuzione di essi, quando questo non sia tassativamente regolato dal contratto. Nello stesso ordine di servizio, o con altro successivo, sentito il direttore dei lavori, l'ingegnere capo stabilisce, secondo l'importanza dell'opera ed il luogo in cui si eseguisce, a quali periodi sia da inviarsi all'ufficio lo stato dei lavori (modello n. 4) e quegli altri documenti che crederà opportuni, affinché egli sia sempre informato dell'andamento e della esecuzione dei lavori stessi, in relazione con le disposizioni del presente regolamento. Le successive disposizioni e istruzioni dell'ingegnere capo al direttore dei lavori, come quelle del direttore all'appaltatore, saranno sempre impartite mediante ordini di servizio.

8. Espropriazioni. Nel caso che occorrano espropriazioni a carico diretto dell'amministrazione, si dovrà, prima delle aste, eseguire sul terreno il tracciamento dei lavori e compilare lo stato parcellare dei terreni espropriandi per poter così promuovere le ulteriori disposizioni, ai sensi della legge 25 giugno 1865 n. 2359, in modo che, appena approvato il contratto, possa dall'autorità competente essere emanato il relativo decreto di espropriazione o d'occupazione. Quando le espropriazioni siano accollate all'appaltatore, l'ingegnere capo veglierà entro i limiti di sua competenza, affinché non si verifichino ritardi ed impedimenti alla esecuzione dell'opera. Sezione II - Consegna dei lavori.

9. Giorno e termine per la consegna. Approvato il contratto o quando il Ministero abbia autorizzato l'incominciamento immediato dei lavori, l'ingegnere capo indica all'appaltatore il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi per la consegna. In pari tempo ne dà avviso all'Ispettore del compartimento e se vi è luogo anche alle Amministrazioni pubbliche, che hanno ingerenza o speciale giurisdizione sui locali o sulle aree da occuparsi per la esecuzione dei lavori o da consegnarsi all'appaltatore. Qualora l'appaltatore non si presenti nel giorno stabilito a ricevere la consegna del lavoro, gli verrà assegnato un termine perentorio, trascorso il quale inutilmente l'amministrazione avrà a sua scelta il diritto di rescindere il contratto o di procedere alla esecuzione d'ufficio, prescindendo in questo caso da tutte le formalità di cui al seguente

art. 21.

10. Processo verbale di consegna. Il processo verbale di consegna, prescritto all'articolo 338 della legge sui lavori pubblici , indicherà premessa la citazione del contratto, della relativa approvazione e degli ordini di esecuzione:

a) le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome, capi saldi, ecc.;

b) le aree, le cave, i locali ed i mezzi d'opera, che fossero concessi all'impresa, per la esecuzione dei lavori. Qualora siano a farsi importanti lavori di scogliera od altri analoghi si devono unire al processo verbale di consegna i profili delle cave in numero sufficiente per potere in ogni tempo calcolare approssimativamente il volume totale delle materie estratte;

c) i campioni delle varie qualità di lavori o di materiale da impiegare, de signati nel capitolato speciale. Qualora, per l'estensione delle aree o dei locali, o per l'importanza dei mezzi d'opera da impiegarsi, occorra di formare in più luoghi e tempi i relativi accertamenti di stato, questi saranno uniti e faranno parte integrante del processo verbale di consegna. Qualora la consegna si eseguisca agli effetti del 1° capoverso dell'art. 337 della legge sui lavori pubblici, nel processo verbale si stabilirà altresì quali materiali debba l'appaltatore provvedere, e quali lavori debba immediatamente intraprendere. Il processo verbale sarà fatto in doppio esemplare firmato dal- l'ufficiale consegnante e dell'appaltatore, e sarà confermato dall'ingegnere capo quando questi non sia il consegnante. Dalla data di esso decorrerà il termine utile assegnato per il compimento delle opere. Un esemplare dell'atto di consegna sarà mandato al Ministero e l'altro conservato in ufficio per essere unito alla liquidazione finale. Una copia con- forme in carta libera, per uso amministrativo, del verbale di consegna sarà trasmessa all'Ispettore del compartimento dall'ingegnere capo, che ne rilascerà altresì una copia conforme in carta da bollo all'impresa, ove questa lo richiegga. Per le opere la cui consegna richiegga molto tempo, quando la natura o l'importanza di esse lo consentono, si potrà stabilire nei capitolati speciali che la consegna possa farsi in più parti, mediante successivi verbali di consegna provvisori, ed in caso di urgenza, l'impresa potrà cominciare i lavori anche parzialmente pei tratti già consegnati. La data legale della consegna per tutti gli effetti di legge e regolamento sarà quella dell'ultimo verbale di consegna parziale, se altrimenti non sia stato stabilito dal capitolato speciale.

11. Differenze riscontrate all'atto della consegna. Qualora nonostante le disposizioni di cui al precedente art. 5, si riscontrassero all'atto della consegna delle differenze fra le condizioni locali ed il progetto, si sospenderà la consegna salvo il disposto del capoverso successivo, e l'ingegnere capo ne informerà immediatamente il Ministero per mezzo dell'Ispettore del compartimento, indicando:

a) l'autore del progetto in base al quale fu disposto l'appalto;

b) l'ingegnere che eseguì la verificazione di cui all'art. 5;

c) le cause e l'importanza delle differenze ed i provvedimenti da prendere in conformità del successivo art. 20. Si continuerà la consegna solamente quando le differenze riscontrate producano una diminuzione di lavoro, e questa sia inferiore al quinto della somma d'appalto depurata dal ribasso d'asta, ovvero quando la consegna stessa è eseguita d'urgenza, ai termini del primo capoverso dell'art. 337 , della legge sui lavori pubblici. Anche in questo caso però l'ingegnere capo dovrà per mezzo dell'Ispettore del compartimento, dare al Ministero le informazioni sopra indicate. Qualora, pur non riscontrandosi, a giudizio del direttore, delle differenze, l'impresa intenda fare delle riserve, queste debbono essere formulate nel modo indicato nei successivi

artt. 54 e 89 e trascritte, al momento della firma, nel processo verba- le di consegna, le cui risultanze si avranno altrimenti come definitivamente accertate. L'Ufficiale consegnante farà precedere la sua firma dalle opportune controsservazioni sul contenuto delle riserve, nell'interesse dell'amministrazione, e sulle riserve stesse, si procederà ai termini del successivo art. 23.

12. Consegna di materiali che si trasmettono da una impresa ad un'altra. Qualora si tratti di fare la consegna ad una impresa che subentri ad u- n'altra, nel processo verbale si accerterà la consistenza dei materiali, dei mezzi d'opera, e di quant'altro il nuovo appaltatore deve assumere dal precedente, e le indennità da corrispondersi. In tal caso quest'ultimo dovrà intervenire agli accertamenti speciali e firmare i relativi processi verbali. Se invitato non interviene, oppure se si rifiuta di firmare i processi verbali, e qualora non sia stato diversamente provveduto nel contratto gli accertamenti saranno fatti in presenza di due testimoni ed i relativi processi verbali saranno dai medesimi firmati. Sezione III - Esecuzione dei lavori appaltati.

 

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